Sanatoria Strutturale: mancata presentazione della Denuncia Lavori ex Legge 1086/71, come procedere?
La necessità di rendere un immobile conforme in occasione della vendita o per fruire delle molteplici
detrazioni fiscali disponibili, ha comportato negli ultimi anni un grande incremento delle sanatorie edilizie.
Quando la sanatoria coinvolge anche opere strutturali, fermo restando il regime sanzionatorio statale (DPR
380 del 2001) , nella nostra Regione occorre fare riferimento alla L.R. n. 19 del 2008 (in particolare art. 22
commi 1 e 2), sulla base della quale è stato emesso il parere CTS n. 68 del 2013 che fornisce al
professionista una guida indispensabile per definire la procedura corretta (asseverazione o autorizzazione
sismica) da seguire in relazione alla datazione dell’abuso (opere effettuate prima o dopo la classificazione
sismica) ed al necessario rispetto delle norme tecniche per le costruzioni (vigenti all’epoca della loro
realizzazione o al momento della presentazione della sanatoria). Lo stesso parere indica che la Denuncia
Lavori ex Legge 1086/71, a firma del Costruttore, è prevista solo qualora siano necessarie opere per
rendere l’abuso conforme alla normativa tecnica vigente al momento della presentazione della sanatoria;
negli altri casi il tecnico è tenuto comunque a presentare elaborati grafici e di calcolo al fine di giustificare
per le opere già realizzate il rispettano della normativa.
Proprio in ordine a questi aspetti procedurali, in occasione di una recente sanatoria di soppalchi metallici
all’interno di un capannone industriale, sono pervenute dalla Struttura Tecnica Competente in materia
Simica delle richieste di integrazione ritenute non pienamente condivisibili dal Progettista strutturale. Il
collega associato ad Asso ha richiesto pertanto al Consiglio un confronto anche con il Servizio Giuridico
della Regione, presieduto dal Dott. Santangelo. Nel ringraziare nuovamente per la disponibilità, già
dimostrata in altre occasioni, ad ascoltare ed orientare i Professionisti nell’ambito della applicazione dei
regolamentari in materia edilizia, si riportano di seguito le indicazioni ricevute dal Servizio Giuridico della
Regione:
L’art. 22 della LR 19 del 2008 ha coordinato il procedimento di sanatoria edilizia con l’esigenza di tutelare
l’incolumità pubblica richiedendo anche una valutazione sotto il profilo strutturale dell’abuso da
regolarizzare.
Pertanto il comma 1 richiede, rispetto alle opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio, una
dichiarazione/asseverazione del tecnico abilitato che
– I lavori non hanno avuto rilevanza strutturale oppure
– hanno avuto rilevanza strutturale ma gli stessi sono stati eseguiti in conformità alla normativa tecnica
vigente alla data della loro esecuzione.
Diversamente il comma 2 richiede l’autorizzazione sismica a sanatoria, fuori dalle ipotesi di cui al comma 1,
cioè qualora le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio abbiano comportato modifiche
alle parti strutturali e i relativi lavori siano difformi dalle norme tecniche vigenti alla data della loro
esecuzione.
Inoltre, l’autorizzazione sismica in sanatoria è sempre richiesta per le opere realizzate abusivamente in
area classificata sismica in assenza del titolo abilitativo sismico (autorizzazione sismica o deposito sismico,
secondo quanto previsto dalla legge) (art. 11, comma 2, lett. b), L.R. n. 19 del 2008).
In altre parole, trattandosi di lavori realizzati prima della classificazione sismica del comune, l’autorizzazione
sismica in sanatoria sarebbe necessaria se i lavori risultassero eseguiti in difformità dalla normativa tecnica
vigente alla data della loro realizzazione.
Se invece i lavori per la realizzazione dei tre soppalchi sono stati eseguiti in conformità alla normativa
tecnica all’epoca vigente, è richiesta la relativa asseverazione del professionista. Come ha precisato il parere
del CTS n. 68 del 2013, tale asseverazione deve essere corredata dalla “documentazione necessaria
(elaborati grafici, descrittivi, di calcolo etc.) a dimostrare/giustificare che le opere realizzate “abusivamente”
rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione”. Tale
documentazione è presentata allo sportello unico (SUE o SUAP) e sottoposta ai controlli (sistematici o a
campione) che vengono svolti dalla struttura tecnica per la parte di competenza.
Su questa ricostruzione del dettato normativo sono stati predisposti sia la modulistica edilizia regionale
(modulo 2, quadro 16, casella 16.2 e ss) che il citato parere del CTS n. 68 del 2013.
Con riguardo alla mancata denuncia per le opere in conglomerato armato normale, precompresso e a
struttura metallica ai sensi dell’art. 65 del DPR 380 del 2001, chiarisco che:
– la denuncia postuma non è prevista dall’ordinamento,
– d’altra parte, gli elaborati sopra elencati di cui dovrà essere corredata la pratica edilizia in sanatoria
corrispondono in buona sostanza a quelli richiesti per la denuncia.
Infine, in merito all’onere per il pubblico funzionario di informare l’autorità giudiziaria circa l’esecuzione di
opere in cemento armato in assenza di denuncia e in violazione dell’art. 71 del DPR 380/2001, confermo che
lo stesso permane anche qualora l’intervento possa acquisire la sanatoria edilizia, con accertamento di
conformità. Ritengo che anche in questa ipotesi trovi applicazione quanto previsto dall’art. 18 della L.R. n.
19 del 2008.
Sulla base delle indicazioni finali, si evince che la STC in materia sismica è tenuta ad effettuare una
segnalazione Procura della Repubblica per mancata presentazione della Denuncia Lavori ex Legge 1086/71,
anche in occasione di sanatoria di opere strutturali effettuate prima della classificazione sismica regionale e
conformi alla normativa tecnica dell’epoca. Per evitare controversie si ritiene quindi opportuno consigliare
ai Colleghi di informare preventivamente il Committente in merito alla possibilità che ciò avvenga, anche se
verosimilmente in tale caso la segnalazione è un atto privo di conseguenze penali perché generalmente le
opere sono state eseguite da oltre cinque anni, il Costruttore non è noto e la Proprietà non è
materialmente responsabile.
Ing. Federico Manservisi