La PATENTE A CREDITI – sicurezza in cantiere
La “patente a crediti” è prevista dall’art 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del D.lgs. 81/08, come modificato della legge di conversione 29/04/2024, n. 56.
Innanzi tutto è bene chiarire che richiedere e/o verificare che le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere siano dotati della “patente a crediti” NON è un compito proprio del Coordinatore.
Il CSE non è quindi tenuto a richiedere niente, se non per eventuali altri motivi o incarichi.
Tale compito è un obbligo proprio dei committenti e dei responsabili dei lavori al momento della verifica dell’idoneità tecnico professionale propedeutica alla scelta dell’impresa, così come previsto nel nuovo articolato dell’art. 90 del D.lgs. 81/08 (modificato a seguito della legge di conversione 29/04/2024, n. 56):
D.lgs. 81/08
Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
9 – Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, … [omissis]…
b-bis) verifica il possesso della patente (o del documento equivalente) di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA;
[omissis]…
A carico di committenti e i responsabili dei lavori è anche prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di verifica del possesso della patente.
La verifica potrà essere fatta consultato l’apposito portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro [INL].
Poteranno accedere al portale, secondo le modalità che saranno successivamente indicate:
- i titolari della patente (o loro delegati);
- le pubbliche amministrazioni;
- RLS e RLST;
- organismi paritetici;
- responsabile dei lavori;
- CSP/CSE
Tramite lo stesso portale le imprese e i lavoratori autonomi potranno effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti. Come riportato dall’INL, il portale sarà operativo a partire dal 1° ottobre, giorno di entrata in vigore dell’obbligo del possesso della patente.
Il 23/09/2024 l’INL ha pubblicato una circolare (disponibile sul sito https://www.ispettorato.gov.it/) in cui precisa che:
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Quindi, in questa prima fase (fino al 31 ottobre), affinché un’impresa o lavoratore autonomo siano autorizzati, DAL COMMITTENTE O DAL RESPONSABILE DEI LAVORI, ad operare in cantiere, sarà sufficiente avere l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata (redatta col modello proposto dall’INL) e la ricevuta della PEC inviata.
Dal 1° novembre tale documentazione NON sarà più sufficiente e occorrerà avere il codice univoco associato alla patente (che sarà rilasciata in formato digitale) generato dal portale INL e, come detto, verificabile direttamente dallo stesso portale.
Dopo la presentazione della domanda (anche con PEC nella prima fase), nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Requisiti per la domanda del rilascio della patente.
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
N.B.:
Non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati [vedi lettere d), e) e f)].
Alcuni requisiti sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Altri requisiti sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (ad esempio possesso del DVR e designazione dell’RSPP).
Altri requisiti sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione).
Contenuti informativi della patente.
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
ATTENZIONE
Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, periti, geometri, ecc.).
Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sono escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).
In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
Tag: 81/08, Libere Professioni, patente a crediti, sicurezza, sicurezza in cantiere